Rifiuto: qualsiasi bene, prodotto o in generale oggetto di cui il proprietario si voglia o abbia l’obbligo di disfarsi. In base alla loro origine i rifiuti si classificano in rifiuti urbani e rifiuti speciali; in base alla pericolosità invece si dividono in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Rifiuti urbani: secondo il Decreto legislativo 152/2006 sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Rifiuti speciali: sono i rifiuti derivanti da attività produttive di industrie ed aziende, gestiti e smaltiti da aziende autorizzate. In particolare, secondo il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera f-quater); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. l-bis) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale.
Rifiuti speciali non pericolosi: sono i rifiuti che non contengono al loro interno sostanze considerate pericolose.
Rifiuti speciali pericolosi: sono i rifiuti speciali che contengono al loro interno un’elevata concentrazione di sostanze inquinanti.
Caratteristiche di pericolosità del rifiuto: un rifiuto ha caratteristiche di pericolosità se è: esplosivo, comburente, infiammabile, irritante, tossico, cancerogeno, corrosivo, infettivo, mutageno, sensibilizzante, ecotossico.
Rifiuto esplosivo: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi
Rifiuto comburente: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.
Rifiuto infiammabile: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto:
liquido infiammabile rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
solido e liquido piroforico infiammabile rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria;
solido infiammabile rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
gassoso infiammabile rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l’aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
idroreattivo rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
altri rifiuti infiammabili aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
Rifiuto irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.
Rifiuto tossico: secondo la Direttiva 2008/98/CE, ci sono diverse forme di tossicità:
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione: rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un’esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all’aspirazione.
Tossicità acuta: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all’esposizione per inalazione.
Tossico per la riproduzione: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.
Liberazione di gas a tossicità acuta: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido.
Rifiuto cancerogeno: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza.
Rifiuto corrosivo: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.
Rifiuto infettivo: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi.
Rifiuto mutageno: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.
Rifiuto sensibilizzante: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all’origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.
Rifiuto ecotossico: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui pericoli, a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive.
Rifiuti ingombranti: sono i rifiuti di grandi dimensioni non smontabili e riciclabili nei vari componenti.
Rifiuti urbani per assimilazione: secondo il Decreto legislativo 152/2006, sono rifiuti urbani anche “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità”.
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: secondo il Decreto legislativo 152/2006, sono rifiuti speciali che possono essere conferiti, a discrezione del produttore o del detentore del rifiuto ed in base a apposita convenzione-contratto, al gestore del servizio pubblico se quest’ultimo fornisce tale servizio.
Sottoprodotto: secondo il Decreto legislativo 152/2006, è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”