Chi è obbligato e quando?

Il RENTRI – Registro elettronico per la tracciabilità – è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Istituito dall’art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e disciplinato dal Regolamento 59/2023, è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.
 
 
Obbligo di iscrizione al RENTRI
La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale.
A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi: 
 
Impianti di trattamento rifiuti
Trasportatori di rifiuti
Commercianti/intermediari di rifiuti
Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti) 
Soggetti delegati dai produttori iniziali
A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 devono iscriversi: 
 
Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)
A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi:
 
Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti
I produttori di rifiuti non rientranti in queste tipologie non si iscriveranno ma dovranno registrarsi al RENTRI per vidimare digitalmente i FIR.
 
Fonte Camera di Commercio 

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